Art. 7.
(Professionisti dipendenti).

      1. La legge stabilisce le professioni che possono essere esercitate in regime di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, salvaguardando l'autonomia di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.
      2. I professionisti dipendenti sono soggetti al regime delle incompatibilità stabilito dagli ordinamenti di categoria a garanzia del corretto esercizio della professione.
      3. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative mansioni secondo quanto previsto dagli ordinamenti di categoria.
      4. I professionisti dipendenti pubblici sono soggetti alle specifiche norme del codice deontologico, che sono emanate ai sensi dell'articolo 23 dai Consigli nazionali,

 

Pag. 13

tenuto conto delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro.